Guida alle agevolazioni fiscali per disabili 2020,
gli aggiornamenti dell'Agenzia delle Entrate
Iniziamo subito dicendo che le più importanti sono la riduzione dell’irpef del 19% sulla spesa effettuata per il veicolo in questione (utilizzato in via esclusiva o prevalente), l’iva agevolata al 4% sempre sull’acquisto, l’esenzione del pagamento del bollo e quella dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Ma andiamo con ordine…
Ad Agosto 2020 è arrivato l’aggiornamento della guida alle agevolazioni fiscali per disabili a cura dell’agenzia delle entrate contenente tutte le novità utili per accedere ai benefici fiscali che la normativa italiana prevede per le persone con disabilità per quanto riguarda agevolazioni auto disabili, spese sanitarie e di assistenza, detrazione irpef figli disabili a carico, etc..
Nella sua guida alle agevolazioni fiscali disabili, l’Agenzia delle Entrate fa infatti il punto sulla normativa tributaria che riguarda nello specifico i contribuenti disabili o i loro familiari che li hanno a carico, spiegando requisiti e regole da seguire per accedere e richiedere le varie agevolazioni.
Possono usufruire delle agevolazioni:
- Non vedenti e sordi
- Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
- Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da Pluriamputazioni
- Disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento Dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di Handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.
- “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa Indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle Agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al Trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida Secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla Guida.
- “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato L’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il Veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle Agevolazioni fiscali.
- “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da Pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non Deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti Veicoli:
- Autovetture
- Autoveicoli per il trasporto promiscuo
- Autoveicoli specifici
- Autocaravan
- Motocarrozzette
- Motoveicoli per trasporto promiscuo
- Motoveicoli per trasporti specifici
La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi per il quale è possibile beneficiare dell’aliquota Iva Ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se Lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di Potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico.
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione (usati o nuovi) il disabile ha diritto a una detrazione dall’irpef. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati Entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.
Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è Possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia Necessario vendere il precedente veicolo.
Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese Per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la Pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, Sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del Disabile.La detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione Del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio Assicurativo, carburante, lubrificante).
È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da Parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia.
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi Cilindrata fino a:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
- Di potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti Realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli Stessi adattamenti.
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal Familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei Loro confronti).
Come previsto per la detrazione dall’irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente Dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con Le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.
In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la Registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
- Emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione Effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 O della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere Annotati sulla bolletta doganale
- Comunicare all’agenzia delle entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati Anagrafici e la residenza dell’acquirente.
La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’agenzia territorialmente competente, in base Alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.
L’agevolazione dell’iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”. ( per maggiori informazioni vedi il paragrafo dedicato all’interno della guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità dell’agenzia delle entrate).
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un Familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio Territoriale dell’agenzia delle entrate.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi.
Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi all’interno della guida alle agevolazioni fiscali disabili dell’agenzia delle entrate nel paragrafo dedicato)
ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la Trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie ci sono delle regole particolari.
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta Ddi trascrizione). La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato Dalla commissione medica competente
Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo La detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabili possono usufruire delle agevolazioni anche sulle motocarrozzette e sugli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo. Essi Possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare.
Invece, per chi non è titolare di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile.
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:
- Pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- Scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- Braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- Paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- Sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile
- Sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
- Sportello scorrevole
- Altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al Raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili.
Quando, per una sopravvenuta disabilità, è necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell’adattamento nella Carta di circolazione.
Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dai disabili con ridotte capacità Motorie, valgono le seguenti regole:
- L’acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile
- Il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)
- l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.
Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’impresa che vende accessori e strumenti Relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura (anche Quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai Sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000. Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare La legge n. 449/97. Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta Doganale.
QUANDO LE AGEVOLAZIONI SONO CONCESSE AL FAMILIARE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ?
Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il Portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.
Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo Annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non Superiore a 24 anni).
Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per Esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni E gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
dove sono raccolte tutte le regole e le modalità per accedere ai benefici sopraesposti e dove troverete l’elenco di tutta la documentazione richiesta.
Team Tecnicar
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